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Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART. 1
Costituzione e sede

E’ costituita, con sede in Palermo, l’Associazione Culturale denominata: Scuola di formazione etico – politica “Giovanni Falcone”.

ART. 2
Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 3
Scopi

L’Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha finalità di lucro, neanche indiretto dato che persegue finalità ideali e non economiche; mediante una struttura democratica che consente l’effettiva partecipazione degli associati alla vita dell’Ente si propone la crescita culturale, sociale e civile del Paese e della famiglia umana.

A tal fine essa si propone di: a) promuovere la formazione etico – politica, ponendosi come luogo e strumento di elaborazione intellettuale e di diffusione culturale in campo politico e come agenzia educativa tendente a suscitare motivazioni ideali ed etiche per l’azione personale e collettiva nella società;

b) promuovere iniziative di ricerca intellettuale, di riflessione personale, di confronto democratico riguardanti le grandi questioni etiche, sociali e politiche della società contemporanea;

c) promuovere iniziative mirate particolarmente alla conoscenza della storia e dei problemi del Meridione italiano e, in questo contesto, del sistema di potere mafioso;

d) promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative di divulgazione delle elaborazioni prodotte ed acquisite in sede di ricerca per contribuire alla formazione nella popolazione di una coscienza civile, democratica e antimafiosa;

e) promuovere lo sviluppo della solidarietà e della cooperazione internazionale;

f) promuovere iniziative di collaborazione fra persone diverse per sesso, nazionalità, orientamento culturale o religioso, in modo da esaltare la pluralità e le differenze come risorsa, non come minaccia, in vista del bene comune;

g) promuovere e sostenere la ricerca teologica e le esperienze religiose nella prospettiva ecumenica e come momento del processo di liberazione umana;

h) promuovere l’analisi e l’interpretazione del fenomeno mafioso e l’impegno di liberazione dalle mafie;

i) promuovere la creazione di case della cultura, di case della pace, di centri di documentazione, di centri per servizi volontari anche con l’utilizzo di obiettori di coscienza e di volontari; organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, stages residenziali, pubblicazioni, riviste, viaggi d’istruzione e scambi culturali; costituire biblioteche, librerie, libere università e fondazioni e dar vita ad ogni altra iniziativa per la crescita sociale;

l) promuovere la gestione di corsi culturali, di formazione, di qualificazione, anche finanziati da leggi nazionali, regionali o europee, nei settori della cultura dell’assistenza e della cooperazione internazionale;

m) promuovere ogni altra iniziativa tendente a sviluppare il progresso civile e sociale.

L’Associazione potrà partecipare ad iniziative varie con altre organizzazioni aventi scopi analoghi e, al fine di raggiungere gli scopi statuari, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi e consentite dalla legge agli Enti Associativi non commerciali.

L’Associazione può usufruire di finanziamenti e di contributi erogati da parte di enti pubblici e privati e da singole persone, compresi lasciti testamentari e donazioni, può stipulare convenzioni con enti pubblici italiani e stranieri e promuovere la costituzione di comitati e di cooperative secondo il diritto positivo vigente.

TITOLO II
SOCI

ART. 4
Requisiti dei soci

Possono essere associati dell’Associazione (che in prosieguo verranno definiti, indifferentemente, soci o associati) i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici che abbiano superato il diciottesimo anno di età (o, con il consenso dei genitori, almeno il quattordicesimo) e che abbiano i requisiti previsti nei successivi articoli. Potranno, inoltre, essere soci associazioni e circoli aventi attività e scopi non contrastanti con quelli dell’Associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari.

ART. 5
Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci avviene su domanda, redatta su apposito modulo compilato in ogni sua parte dagli interessati; competente a deliberare sull’accettazione è il consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Non può essere ammesso a socio, e se già ammesso decade di diritto, colui che abbia riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati contro il patrimonio, la persona, lo Stato, la pubblica incolumità, per violazioni delle leggi sul commercio o per inquinamento ambientale o reati di tipo associativo mafioso.

Nel caso di procedimenti penali in corso la domanda rimane sospesa; se già socio, il Consiglio Direttivo dovrà deliberare la sospensione. Nei casi di urgenza, in presenza dei reati di cui sopra, il Presidente può disporre la sospensione cautelare, che dura fino alla prima riunione del Consiglio, che dovrà o convalidarla o sospenderla.

ART. 6
Doveri dei soci

I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi. Inoltre tutti i soci sono tenuti:

1) all’obbligo di un comportamento corretto e democratico;

2) all’adempimento degli obblighi di servizio, che abbiano assunto, la cui interruzione potrebbe provocare danni o disagi a terzi, alla pubblica incolumità o all’Associazione;

3) Al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annuali stabilite dall’assemblea; queste ultime sono dovute per l’intero anno in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta ammissione a socio, ed anche in caso di cessazione della qualità di socio nel corso dell’anno.

La quota ed il contributo associativo non sono trasferibili, salvo che per causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 7
Diritti dei soci

Le modalità associative ed il rapporto associativo di tutti i soci, associati e partecipanti sono disciplinati in modo uniforme in modo da garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci regolarmente iscritti hanno diritto al voto per l’approvazione o le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per ogni altra delibera dell’assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto in conformità all’art. 2532, 2° comma c.c.

L’Associazione non potrà prevedere, per nessun socio, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare attivamente alla vita della stessa; hanno, inoltre, diritto di usufruire di tutti i diritti, le opportunità ed i benefici che possano derivare dalla loro qualità di soci senza alcuna discriminazione in funzione della anzianità di iscrizione o di altri criteri.

ART. 8
Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1) per dimissioni da comunicare con un preavviso di almeno tre mesi;

2) per decadenza e cioè per la perdita di uno dei requisiti per i quali è avvenuta l’ammissione;

3) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportano indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il 31 gennaio di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

4) per mancato o ritardato pagamento per oltre due mesi dei contributi associativi o di altre somme previste da norme statutarie e regolamentari o da deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9
Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III
ORGANI

ART.10
Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea generale dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei Revisori;

5) Il Collegio dei Probiviri.

E’ garantita la sovranità dell’assemblea e la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Sono garantite idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti. Tutte le funzioni sono svolte gratuitamente. Per la prima volta, i componenti di tutti gli organi dell’associazione sono nominati, contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione, da tutti i soci contraenti.

TITOLO IV
ASSEMBLEA GENERALE

ART. 11
Convocazione Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante affissione nei locali sociali e per raccomandata consegnata o spedita almeno dieci giorni prima della seduta.

L’Assemblea viene convocata:

– in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, o se particolari circostanze lo richiedano, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario (che d’ora in avanti verrà definito semplicemente “bilancio”) dell’anno precedente ed eventualmente, qualora per esigenze di impegni futuri si rendesse necessario deliberare in tal senso, per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso e per deliberare sugli altri argomenti di sua competenza;

– in via straordinaria quando ve ne sia necessità.

L’Assemblea può essere inoltre convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Il Presidente può inoltre convocare l’Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo tra il primo dicembre ed il 31 gennaio successivo.

ART.12
Costituzione

L’Assemblea, costituita da tutti i soci, delibera in seduta ordinaria o in seduta straordinaria: in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due quinti dei soci.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere un verbale.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita e delibera con le stesse maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Le funzioni del segretario dell’Assemblea possono essere demandate dal Presidente ad un socio o ad un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente nomina, ove occorra, due scrutatori fra i soci presenti.

ART. 13
Sovranità dell’Assemblea Generale dei Soci e suoi compiti

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione: essa fornisce le direttive cui devono uniformarsi gli organi amministrativi e ad essa detti organi ed i suoi componenti devono rendere conto.

All’Assemblea è, inoltre, devoluta ogni decisione fondamentale concernente la vita dell’associazione. Inoltre all’Assemblea competono le seguenti specifiche attribuzioni:

– approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

– eleggere il Consiglio Direttivo;

– deliberare sulle linee generali della politica associativa;

– deliberare sui contributi, ordinari e straordinari, che i soci debbono versare all’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’assemblea e i bilanci da essa approvati verranno spediti con Racc. A.R. ai soci non presenti e resi pubblici mediante esposizione in apposita bacheca presso la sede sociale per almeno trenta giorni e trascritti in appositi registri di cui ogni sociopotrà prendere visione.

TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14
Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo svolge funzioni amministrative e di gestione ed ha il compito di:

– deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

– approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Presidenza da sottoporre all’Assemblea dei soci;

– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l’ordinaria amministrazione;

– dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

– procedere all’inizio di ogni anno solare e, se necessario, in ogni momento alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

– deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci;

– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

– deliberare la variazione o trasferimento della sede sociale;

– deliberare su ogni altra materia che non sia di competenza di altri Organi dell’Associazione;

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei suoi compiti ed eventualmente la firma sociale.

ART. 15
Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati, sempre in numero dispari, dall’Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio procede, entro 10 giorni dalla sua nomina, alla elezione del Presidente da scegliere tra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, sino alla data di approvazione, da parte dell’Assemblea, del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio conclusosi nel corso del suo mandato; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In attesa della celebrazione della prossima assemblea, in caso di dimissione, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso. La successiva Assemblea potrà ratificare o meno dette decisioni.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 16
Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in un’unica convocazione, almeno una volta l’anno, per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo eventualmente predisposto dal Presidente e da presentare all’assemblea; si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà meno uno dei suoi componenti. Il Presidente, per esigenze operative, può disporre una cadenza di convocazione e concordare gli ordini del giorno preventivamente per ogni consiglio.

In mancanza di convocazione, sono valide le riunioni totalitarie; in questo caso, però, se uno o più Consiglieri dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti in discussione, il Consiglio sposterà la seduta di almeno 24 ore.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con lettera raccomandata inviata o consegnata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all’uopo nominato dal Presidente.

TITOLO VI
PRESIDENTE

ART. 17
Compiti del Presidente

Il presidente dirige l’Associazione e ne ha la rappresentanza e la firma sociale, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Predispone il Bilancio consuntivo e, se lo ritiene opportuno, anche quello preventivo e le relative relazioni per sottoporli all’approvazione prima del Consiglio Direttivo e, poi, dell’Assemblea Generale. Nomina, nell’ambito dei componenti del consiglio direttivo, il Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o di assenza.

ART. 18
Elezioni del Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed in ogni caso sino all’approvazione, da parte dell’assemblea, del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio chiusosi nel corso del suo mandato.

In caso di dimissioni o di impedimento grave tale giudicato dal Consiglio Direttivo, questo provvede ad eleggere un nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza naturale.

TITOLO VII
REVISORI DEI CONTI

ART. 19
Compiti dei Revisori dei Conti

Ai revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.

Essi devono presentare la propria relazione all’Assemblea sui bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

ART. 20
Elezioni e convocazioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo in numero di tre effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e comunque sino alla data di approvazione, da parte dell’assemblea, dell’ultimo esercizio conclusosi nel corso del loro mandato. I Revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti tutti o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

I Revisori dei Conti eleggeranno nel loro seno un Presidente. Sono convocati dal Presidente almeno una volta l’anno in occasione della redazione del Bilancio annuale ed ogni volta che questi, il Consiglio Direttivo o l’Assemblea lo ritengano opportuno per lo svolgimento delle funzioni.

TITOLO VIII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21

Il collegio dei Probiviri è nominato dal consiglio direttivo e dura incarica tre anni. E’ composto da persone che, per la loro competenza e rettitudine, assicurano imparzialità di giudizio e professionalità. Ha funzioni consultive e di controllo dell’indirizzo generale dell’associazione, con particolare riferimento all’attuazione degli scopi statutari, e ad esso può essere demandata la risoluzione di controversie tra soci, tra i soci e l’Associazione o tra organi dell’associazione e i soci o l’associazione stessa.

Viene convocato almeno una volta l’anno dal Presidente in occasione dell’approvazione del bilancio annuale e in ogni altra occasione che si rendesse opportuna anche su iniziativa del Consiglio direttivo o dell’Assemblea.

TITOLO IX
FINANZE E PATRIMONIO

ART. 22
Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versare da parte dei soci all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) dai contributi annui ordinari dei soci, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;

c) da eventuali contributi straordinari dei soci, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Enti in genere;

f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;

g) da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi ai sovventori in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione;

h) da qualunque altra somma data all’Associazione a titolo di liberalità;

i) da proventi di attività che l’Associazione svolgerà per il diretto

raggiungimento degli scopi istituzionali;

l) da cessioni di proprie pubblicazioni ai soci o a terzi.

L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23
Esercizi Sociali, scritture contabili e bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione dovrà istituire, tenere e conservare a norma di legge tutte le scritture contabili obbligatorie per gli Enti non commerciali e dovrà redigere ed approvare annualmente, secondo le disposizioni statutarie, il Bilancio o rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 11.

Oltre al bilancio annuale, dal quale dovranno risultare anche i beni, i contributi o i lasciti ricevuti l’Associazione, in caso di raccolte pubbliche di fondi, l’Associazione dovrà redigere e fare approvare dall’Assemblea anche un apposito e separato rendiconto dal quale dovranno risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa ed in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne si sensibilizzazione svolte per la raccolta dei fondi.

TITOLO X
NORME FINALI E GENERALI

ART. 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi, nazionali o regionali, in materia.

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